Al fine di contrastare le possibili frodi in materia edilizia per quanto concerne l’accesso al superbonus e bonus casa, il 18 febbraio 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto che introduce nuove e importanti regole. Trattasi del Decreto Legge n. 13 del 25 febbraio 2022, recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonche’ sull’elettricita’ prodotta da impianti da fonti rinnovabili”.
In particolare, tali regole riguardano soprattutto la cessione del credito, strumento rilevatosi fondamentale per garantire il concreto accesso alle misure incentivanti gli interventi in materia edilizia.
Innanzitutto, viene stabilito lo strumento del c.d. bollino di qualità, vale a dire un codice identificativo univoco che ha la funzione di garantire la tracciabilità del credito stesso. Tale codice deve essere indicato nelle comunicazioni delle successive eventuali cessioni.
Inoltre, viene stabilito il divieto di cessione parziale del credito (successivamente alla prima comunicazione all’Agenzia delle Entrate) che, dunque, non può essere frazionato ma deve essere ceduto di pari importo.
Possono esserci tre cessioni del credito soltanto se le ultime due siano realizzate a favore di banche e intermediari, società dei gruppi bancari e assicurazioni (l’art. 1 si riferisce testualmente a “a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”).
Lo sconto in fattura effettuato dai fornitori che hanno realizzato gli interventi potrà essere recuperato da questi ultimi sotto forma di credito d’imposta, cedibile anche in questo caso per un massimo di tre volte soltanto nel caso in cui le ultime due siano effettuate a favore di banche, intermediari finanziari, società dei gruppi bancari e assicurazioni.
Il decreto in questione ha stabilito sanzioni penali severe per le false asseverazioni ma anche per l’omessa rilevante informazione sul cantiere. La norma stabilisce chiaramente che «Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13, espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a
cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata».
E’ importante segnalare che, in sede di conversione del Decreto Legge n. 17/2022 (il c.d. “Decreto Energia”), alcune modifiche in materia di cedibilità sono state approvate in prima lettura alla Camera dei Deputati e sono attualmente all’esame del Senato.
Tra queste modifiche, che si ribadisce sono ancora in attesa di approvazione definitiva, si segnala la possibilità di effettuare, per le banche, intermediari finanziari, società dei gruppi bancari e assicurazioni, una quarta cessione «a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di contocorrente, senza facoltà di ulteriori cessioni».
Inoltre, vanno segnalati due chiarimenti offerti dal MEF in risposta a due interrogazioni parlamentari.
Nella risposta in Commissione Finanze della Camera dei Deputati all’Interrogazione parlamentare n. 5-07599, si afferma che «se, nel caso ci siano interventi plurimi (ecobonus, bonus ristrutturazione 50 per cento, sismabonus e Ecobonus 110 per cento), la realizzazione, entro il 30 giugno 2022, del 30 per cento dell’intervento complessivo sulle unità familiari può riferirsi a tutti gli interventi previsti dalla pratica edilizia nel suo complesso (quindi non solo quelli riguardanti il Superbonus 110 per cento) e che, pertanto, il rispetto di tale percentuale sia soddisfatto anche nel caso in cui gli interventi progettati oggetto di Superbonus non abbiano raggiunto il 30 per cento dello stato di avanzamento dei lavori».
Un altro chiarimento importante è stato fornito in occasione della Risposta in Commissione Finanze della Camera dei Deputati all’interrogazione parlamentare n. 5-07901. Il MEF ha infatti avuto modo di spiegare che tra gli intermediari finanziari che nel novero degli acquirenti di crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi dopo la prima cessione, possono essere inseriti anche le societa’ di investimento a capitale variabile (Sicav), delle societa’ di intermediazione mobiliare (Sim) e delle societa’ di gestione risparmio (Sgr).