Numero 1 – I nuovi termini delle esecuzioni immobiliari.
La riforma del processo civile (D. Lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, in attuazione della Legge Delega n. 206 del 26 novembre 2021) ha previsto rilevanti modifiche anche in tema di esecuzioni immobiliari.
In particolare, con le presenti brevi note, si vogliono evidenziare in maniera schematica i nuovi termini da rispettare per la corretta instaurazione di una procedura esecutiva immobiliare.
Attualmente, in estrema sintesi, i termini principali da rispettare sono:
15 giorni dal ritiro del pignoramento dall’Ufficiale Giudiziario → iscrizione a ruolo (art. 557 c.p.c.)
45 giorni dalla notifica del pignoramento → deposito istanza di vendita (art. 497 c.p.c.)
60 giorni dal deposito dell’istanza di vendita → deposito della documentazione ipotecaria e catastale (art. 567 c.p.c.);
ulteriori 60 giorni → proroga per giusti motivi per il deposito della documentazione ipotecaria e catastale (art. 567 c.p.c.);
A seguito della riforma (art. 3 comma 39 D.lgs. 149/2022) l’art. 567 verrà così modificato:
- al secondo comma, le parole «entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso» sono sostituite dalle seguenti: «a depositare, entro il termine previsto dall’articolo 497»;
- al terzo comma, la parola «sessanta», ovunque ricorra è sostituita dalla seguente: «quarantacinque»;
Pertanto, alle procedure esecutive immobiliari instaurate dopo il 28 febbraio 2023 si applicheranno i seguenti termini:
15 giorni dal ritiro del pignoramento dall’Ufficiale Giudiziario → iscrizione a ruolo (art. 557 c.p.c.).
45 giorni dal pignoramento → deposito istanza di vendita (art. 567 c.p.c.) e contestuale deposito (in virtù del richiamo all’art. 497 c.p.c.) della documentazione ipotecaria e catastale, nonché della nota di trascrizione (quest’ultimo adempimento solitamente a cura del creditore procedente come da art. 555 ult. comma c.p.c.).
Il creditore potrà, previa istanza al Giudice dell’esecuzione, ottenere per giusti motivi un termine di ulteriori 45 giorni per depositare la documentazione richiesta.
La riforma non è di poco conto, soprattutto se si tiene in considerazione che il rispetto dei termini pre-riforma (nettamente più lunghi e in vigore al momento della redazione del presente articolo) non era affatto agevole, specialmente per situazioni complesse.
Si pensi, a tale ultimo proposito, ai pignoramenti con plurime particelle o nei confronti di più comproprietari, per alcuni dei quali può essere prevista la notifica a mezzo posta o ex art. 140 c.p.c., con conseguente necessità di attendere il ritorno della cartolina della notifica che dovrà poi essere autenticata insieme al pignoramento dagli ufficiali giudiziari, prima di poter procedere a tutti gli adempimenti di legge (trascrizione – documentazione ipotecaria e catastale).
A chi quotidianamente si occupa di notifiche sono note le problematiche relative alle notifiche effettuate a mezzo posta (o per il cui perfezionamento deve necessariamente intervenire il servizio postale), dovute ai ritardi nella restituzione delle cartoline, smarrimenti e spesso anche agli stessi operatori postali, chiamati a svolgere una attività così delicata.
A parere di chi scrive, sarebbe stato molto più efficace ricollegare tutti termini principali al momento del ritiro, da parte del creditore, del pignoramento presso gli ufficiali giudiziari dopo aver perfezionato tutte le notifiche: in tal modo, inserendo comunque un termine massimo per il ritiro del pignoramento, sarebbe stato consentito al creditore di organizzarsi per i vari adempimenti con un termine congruo (ad esempio, l’ipotesi di una formula di 45+45 sarebbe stata certamente sufficiente, anche in chiave di maggiore efficienza del processo).
D’altronde, il risparmio di tempo che il legislatore si è prefissato (circa 60 giorni) appare veramente irrisorio rispetto alla durata complessiva di una procedura esecutiva immobiliare.
Chiunque abbia contezza delle dinamiche reali in cui si sviluppa e si articola quotidianamente la procedura esecutiva immobiliare negli uffici giudiziari italiani, potrà agevolmente affermare che il taglio dei tempi voluto dal legislatore rischia addirittura di allungare la durata della procedura stessa.
Basti pensare che nel momento in cui una procedura esecutiva immobiliare verrà dichiarata inefficace (a causa di termini brevi e mal collocati), non si raggiungerà certamente una diminuzione del carico di lavoro: il creditore, infatti, con molta probabilità si riattiverà per effettuarne una nuova esecuzione nel rispetto dei termini con inutile duplicazione del lavoro degli ufficiali giudiziari, della cancelleria e degli altri uffici coinvolti.
L’effetto della riforma sarà probabilmente quello di indurre il creditore a rivolgersi a studi legali, non solo specializzati (con una struttura idonea a supportare i vari adempimenti pratici), ma anche operativi in loco per consentire il rispetto dei nuovi termini richiesti, in chiara controtendenza rispetto ai passi avanti compiuti dalla digitalizzazione dei vari adempimenti.
Concludendo, può essere utile il seguente schema con i nuovi termini:
TERMINE | DECORRENZA | ADEMPIMENTO | CONTENUTO |
15 giorni (art. 557 c.p.c.) | … dal ritiro del pignoramento presso gli ufficiali giudiziari | Iscrizione a ruolo | Nota di iscrizione a ruolo; copia conforme del titolo, precetto, pignoramento e nota di trascrizione |
45 giorni (art. 567 e 497 c.p.c.) | … dal compimento del pignoramento | Istanza di vendita | Documentazione ipotecaria e catastale; eventualmente, nota di trascrizione se ipotesi art. 557 c.p.c. comma 2 |
Ulteriori 45 giorni | … prima della scadenza del termine precedente | istanza da fare al G.E. | per “giusti motivi” |
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