Numero 3 – La nuova volontaria giurisdizione notarile.
(di Stefania Andreani)
Con la Riforma del Processo civile vengono introdotte nuove regole sulla volontaria giurisdizione, anch’esse inizialmente destinate ad entrare in vigore il 30 giugno 2023 (art. 35 del D. Lgs. 149 del 10 ottobre 2022).
Il riferimento temporale era stato ritenuto necessario «al fine di consentire un avvio consapevole, da parte degli operatori, delle novità normative».
Tuttavia, come noto, con la Legge di Bilancio 2023 l’entrata in vigore di dette regole è stata anticipata al 28 febbraio 2023 (ai procedimenti pendenti a quella data continuano ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti).
Orbene, in attesa della nuova istituzione del Tribunale per le persone, i minorenni, le famiglie, (la cui decorrenza è prevista a far data dal 31.12.2024), la riforma riconosce al Giudice tutelare la veste di vero dominus della volontaria giurisdizione, oramai solo magistrato abilitato in materia, a seguito dell’abrogazione dell’art. 375 c.c. (gli atti ivi elencati sono stati inclusi nell’art. 374 c.c.: ciò vuol dire che il Tribunale in composizione collegiale “sopravvive” esclusivamente per autorizzare la «continuazione dell’impresa commerciale» (cfr. artt. 320 e 425 c.c.).
Ma non solo: l’art. 21 D. Lgs. 149/2022 istituisce la nuova volontaria giurisdizione notarile, creando di fatto un sistema a doppio binario. Infatti, nel caso in cui un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno, debbano essere autorizzati per la stipula
a) di un atto pubblico,
b) di una scrittura privata autenticata o
c) di atti aventi ad oggetto beni ereditari: per tale autorizzazione ci si potrà rivolgere, alternativamente, al notaio o al giudice.
Il primo comma di detto art. 21 prevede che «le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale, dal notaio rogante».
La richiesta al notaio, a differenza di quella giudiziale, non soffre di vincoli territoriali, nel senso che è assolutamente slegata dal domicilio o dalla residenza della persona nel cui interesse il provvedimento è richiesto. La norma specifica soltanto che debba trattarsi del «notaio rogante»: dunque, l’unico collegamento è il conferimento dell’incarico alla stipula: il pubblico ufficiale abilitato al rilascio dell’autorizzazione è quello scelto per la stipula dell’atto.
Per l’ottenimento dell’autorizzazione, la novella impone semplicemente una «richiesta scritta»: in assenza di elementi e richiami specifici, deve ritenersi che, a parte la forma scritta, non sia obbligatorio che tale richiesta abbia i caratteri del ricorso previsto per l’introduzione del binario giudiziale.
La suddetta istanza può essere presentata personalmente dalle parti oppure attraverso un «procuratore legale».
La norma poi non definisce la tipologia del provvedimento da adottare ma si limita a prescrivere che «l’autorizzazione è comunicata, a cura del notaio, anche ai fini dell’assolvimento delle formalità pubblicitarie, alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale e al pubblico ministero presso il medesimo tribunale» (4° comma).
Tenuto conto di quanto precisato al 2° comma («il notaio può farsi assistere da consulenti, ed assumere informazioni, senza formalità….»), e della possibilità offerta dal 5° comma («l’autorizzazione può essere impugnata innanzi all’autorità giudiziaria secondo le norme del codice di procedura civile applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale»), è possibile affermare che il provvedimento notarile necessiterà di motivazione e che alla cancelleria del tribunale territorialmente competente dovrà essere trasmesso ogni documento acquisito dal pubblico ufficiale rogante, utile a comporre il fascicolo processuale, anche per offrire al p.m. ed al giudice del reclamo adeguata contezza dei fatti e della ratio decidendi.
E’ interessante osservare come, in linea con i principi che governano questo tipo di giurisdizione, sia prevista comunque la possibilità per l’autorità giudiziaria di intervenire successivamente: infatti, «le autorizzazioni acquistano efficacia decorsi venti giorni dalle notificazioni e comunicazioni previste dai commi precedenti senza che sia stato proposto reclamo. Esse possono essere in ogni tempo modificate o revocate dal giudice tutelare, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca» (art. 21, 6° comma).
Ed il Notaio può anche decidere sul reimpiego delle somme: ai sensi dell’art. 21, 3° comma, «ove per effetto della stipula dell’atto debba essere riscosso un corrispettivo nell’interesse del minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione, il notaio, nell’atto di autorizzazione, determina le cautele necessarie per il reimpiego del medesimo».
E’ prematuro esprimere giudizi su detta nuova competenza del Notaio, pubblico ufficiale qualificato e competente che, di fatto, assume un ruolo importante (e, in qualche caso, alternativo al giudice) nella nuova volontaria giurisdizione prevista nella riforma. Occorrerà necessariamente verificare l’applicazione concreta di queste nuove norma e la effettiva volontà dei cittadini di rivolgersi ai notai per questo tipo di provvedimenti (e con quali costi).
Nel frattempo, possiamo certamente constatare che ci troviamo di fronte ad una tendenza, sempre più consolidata, del legislatore a trovare negli addetti ai lavori (per esempio avvocati, mediatori e, in questo caso, notai) soggetti in grado di offrire alla giustizia (sempre più eterogenea) un supporto fondamentale.
Avv. Stefania Andreani