La prova del danno all’immagine di una società: il ruolo delle presunzioni secondo la Suprema Corte

sentenza cassazione danno all'immagine

Dicembre 23, 2022

(di Paolo Maresca)

Con l’ordinanza n. 34026 depositata il 18 novembre 2022, la Corte di Cassazione interviene in materia di risarcimento del danno all’immagine patito da una società e, in particolare,  sotto il precipuo aspetto della prova di tale danno.

L’ordinanza ribadisce un orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la prova del danno non patrimoniale arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all’immagine, può essere data attraverso una deduzione, in via presuntiva, di elementi costitutivi e circostanze di fatto noti.

Nel caso di specie, la società che aveva adito le vie giudiziarie gestiva uno stabilimento balneare su un litorale tacciato, su due articoli di giornale, di essere altamente inquinato. 

La società attrice riteneva che entrambi gli articoli avevano riportato circostanze non corrispondenti al vero, gravemente diffamatorie e lesive del suo diritto all’immagine e alla reputazione e, pertanto, di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali di cui chiedeva il risarcimento.

Nel caso di specie, era stata effettivamente accertata dalla Corte d’appello l’insussistenza del requisito della verità (oggettiva e putativa) delle notizie. 

Inoltre, era stato correttamente affermato che la rettifica pubblicata rappresentava il «riconoscimento della erroneità di quanto riportato negli articoli, ascrivibile a negligenza, imprudenza e superficialità».

Tuttavia, secondo la corte d’appello sarebbero mancati gli elementi «indiziari seri, precisi e concordanti» poiché non risultava «affatto provata la diminuzione della considerazione della società X nell’ambito dei consociati o di categorie degli stessi con cui la stessa si è trovata a dover interagire».

La Corte di Cassazione, nell’ordinanza in commento, non condivide su quest’ultimo punto le argomentazioni della Corte d’Appello, la quale, in buona sostanza, aveva ritenuto che non fosse stata allegata la prova del danno

Nel censurare su questo punto la sentenza impugnata, la Suprema Corte sottolinea che la notizia falsa della non balneabilità delle acque di uno stabilimento marino determina, di per sé e inevitabilmente, «un danno alla reputazione commerciale» della società che gestisce quello stabilimento. 

In particolare, la Corte d’Appello avrebbe errato nel non “sussumere la vicenda entro il paradigma del ragionamento presuntivo e ritenendo privi di gravità, precisione e concordanza ai fini di inferirne la conseguenza ignota fatti storici che ne avrebbero invece avuto le caratteristiche (in questo senso vengono richiamati: Cassazione, SS. UU., n. 1785/2018 e Cass. n. 1720/2018.).

Nell’ordinanza in questione, viene esplicitamente richiamata anche la precedente pronuncia del 10 maggio 2017, la numero 11446, che stabiliva un principio perfettamente applicabile al caso in questione: «in tema di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all’immagine, può essere oggetto di allegazione di prova anche attraverso l’indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da qui desumerne, sebbene in via presuntiva, l’esistenza».

In quell’occasione, la Corte di Cassazione aveva affrontato il tema del risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da una società a seguito di una vicenda corruttiva: secondo la Corte d’Appello, in particolare, pur essendo accertato il diritto al risarcimento, non si poteva procedere alla determinazione di un danno di cui non era stato allegati elementi idonei a consentire una quantificazione equitativa (testualmente, «per non avere la parte allegato alcun paramentro ex art. 1226 c.c., idoneo alla sua quantificazione»). 

Dunque, risulta sempre più radicato, in base ai principi generali (cfr., in tal senso, Cass. n. 19647/2004), l’orientamento della Suprema Corte, in base al quale l’onere della prova può essere soddisfatto dall’indicazione degli elementi costitutivo e delle circostanze di fatto da cui dedurre, sia pure in via presuntiva, l’esistenza del danno in questione.

Vale la pena di specificare l’importanza di portare all’attenzione del giudice il maggior numero di elementi possibili che possano supportare il ragionamento presuntivo che porterà alla quantificazione del danno.

Avv. Paolo Maresca

I nostri articoli

Scorri articoli

(di Alfonso Bonafede) Con la FAQ pubblicata il 17 ottobre 2024, il GSE ha fornito un chiarimento atteso (e auspicato) da tanti operatori del settore energetico: in buona sostanza, viene precisato che è possibile costituire una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) nazionale. Occorre specificare fin da subito che si tratta

Scorri articoli

Con grande entusiasmo e soddisfazione comunichiamo che è stato pubblicato il libro, di cui l’ Avv. Alfonso Bonafede è curatore insieme a Stefano Monticelli, dal titolo: “Comunità Energetiche 2.0. L’autoconsumo alla luce dei recenti aggiornamenti normativi”. All’interno del libro è presente il capitolo, di cui è autore l’Avv. Bonafede,

Scorri articoli

(di Alfonso Bonafede) In data 24 gennaio 2024 è stato finalmente pubblicato il c.d. Decreto CER. Come già detto in un precedente articolo (cfr. “Pubblicato (finalmente) il “Decreto CER” entrato in vigore oggi, 24 gennaio 2024”), l’entrata in vigore del decreto in questione rappresenta senz’altro un passo avanti importante

Scorri articoli

Oggi entra in vigore il c.d. Decreto CER, pubblicato nella giornata di ieri sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (qui il testo). Dopo circa un anno di attesa, finalmente viene compiuto ufficialmente un passo avanti fondamentale per l’avvio in Italia delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) nonché

Scorri articoli

Il 17 gennaio 2024, l’Avvocato Fabio De Dominicis ha partecipato come relatore al webinar internazionale, dal titolo “Dieselgate Litigation in Europe and beyond after the Representative Actions Directive” All’incontro hanno partecipato illustri docenti universitari di diversi Paesi europei ed extraeuropei, i quali hanno rappresentato le evoluzioni dei procedimenti giurisdizionali afferenti il

Scorri articoli

  (di Maria Petrini) Con la recentissima sentenza n. 28727 del 16.10.2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata affermando che i coniugi, di comune accordo, possono chiedere congiuntamente e simultaneamente la separazione personale e il divorzio (per completezza, l’art. 473 bis.47 c.p.c., a cui rinvia l’art. 473 bis.51

Precedente
Successivo